Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/2005

Corte cost., ord. 29 aprile 2005, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
169/2005
Data di deposito
29 aprile 2005
Data di decisione
18 aprile 2005
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, assemblea regionale siciliana n. 226 del 5 agosto 2004
  • art. 29, assemblea regionale siciliana n. 266 del 5 agosto 2004
  • art. 35, assemblea regionale siciliana n. 266 del 5 agosto 2004
  • art. 36, assemblea regionale siciliana n. 266 del 5 agosto 2004
  • art. 37, assemblea regionale siciliana n. 266 del 5 agosto 2004
  • art. 38, assemblea regionale siciliana n. 266 del 5 agosto 2004
  • art. 11, assemblea regionale siciliana n. 226 del 5 agosto 2004
  • delibera legislativa Regione Siciliana

Parametri

Massime

Massima n. 29366

Va dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779, approvato dall'Assemblea regionale siciliana, nella parte in cui, nel modificare il sistema elettorale regionale, introducono nuove cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale nonché sanzioni per l’inosservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, stabiliscono la supplenza dei deputati nominati assessori e prevedono una disciplina transitoria per l’assegnazione dei seggi, in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81, quarto comma, 97 della Costituzione nonché agli artt. 3, 9 e 12 dello statuto della Regione siciliana. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge impugnata, approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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