Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
124/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
NEPPI MODONA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 29291

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della competente Corte d'appello -, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui renderebbe impossibile celebrare un 'simultaneus processus' (per cause asseritamente connesse per oggetto e titolo) presso un'autorità giudiziaria scelta secondo gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità e terzietà nell'esame di condotte direttamente o indirettamente riferibili a magistrati. Infatti, in relazione alla ritenuta lesione dell’art. 24 Cost., la duplicazione dell'onere delle spese processuali, a carico di chi non possa avvalersi del 'simultaneus processus' - esigenza peraltro non elevata a regola costituzionale - non costituisce violazione del diritto di azione, che non garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma al contrario - imponendo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione - muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata un'attività di giustizia. Quanto alla asserita violazione dell’art. 111 Cost., l'impossibilità di celebrare un unico giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo», giacché le diverse cause ben possono essere proposte e trattate contemporaneamente; mentre all'eventuale possibilità di giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone le condizioni), mediante la sospensione 'ex' art. 295 cod. proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai normali strumenti impugnatori. In relazione poi alla dedotta violazione degli artt. 3 e 111 Cost. per pregiudizio delle garanzie di imparzialità-terzietà, derivante da un’assunta interdipendenza delle condotte su cui i due diversi giudici sarebbero chiamati a pronunciarsi, deve ritenersi che le due domande risarcitorie proposte dall’attore – aventi per oggetto la condanna del Ministero della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamati a rispondere, rispettivamente per responsabilità dell'organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per responsabilità dei magistrati, dall'altro (e dunque diverse per soggetti, 'petitum' e 'causa petendi') – possono, al massimo, implicare un'eventuale mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita) di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente inidonea a costituire condizione per l'invocato spostamento di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle parti convenute. Infine, con riferimento all'art. 25 Cost., il principio del giudice naturale è comunque rispettato da una regola di competenza prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che in quella regola si esprime. - Sullo spostamento di competenza territoriale nei processi civili riguardanti i magistrati, v. le citate sentenze n. 147/2004, n. 444 e n. 78/2002, n. 51/1998. - Sulla non elevazione a rango costituzionale della regola del 'simultaneus processus' v. le citate sentenze n. 451/1997 e n. 295/1995 e le ordinanze n. 90/2002 e n. 398/2000. - Sul rapporto tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale e le norme che impongono determinati oneri economici a chi tale tutela richieda, v. la citata ordinanza n. 18/1999. - Sulla peculiare 'ratio' e struttura del giudizio 'ex lege' n. 117 del 1988, v. le citate sentenza n. 67/2005 e ordinanza n. 301/1999. - Sulla precostituzione del giudice secondo criteri generali fissati in anticipo dalla legge, quale requisito per il rispetto dell’art. 25 Cost., v. la citata ordinanza n. 193/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Guido NEPPI MODONA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze