Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/2005
Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 29289
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. Non può infatti parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Va aggiunto che sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può pertanto parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. - In tema di giudizio di ottemperanza, v. la citata sentenza n. 406/1998. - Sui limiti dell’estensibilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso, v. le citate ordinanze n. 94/2004 e n. 458/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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