Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 29289

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. Non può infatti parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Va aggiunto che sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può pertanto parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. - In tema di giudizio di ottemperanza, v. la citata sentenza n. 406/1998. - Sui limiti dell’estensibilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso, v. le citate ordinanze n. 94/2004 e n. 458/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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