Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2005
Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2005
- Data di deposito
- 10 marzo 2005
- Data di decisione
- 24 febbraio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 3, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29261
La censura di tutti i giudici 'a quibus' investe senza alcun dubbio, come esplicitano chiaramente le argomentazioni dedotte a sostegno della stessa, la previsione normativa, introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, aggiunto dalla legge di conversione n. 214 del 2003, contenuta nel comma 3 dell'art. 204-bis del nuovo codice della strada, reso con il d.lgs. n. 285 del 1992, ancorché in quattro delle cinque ordinanze di rimessione la disposizione non sempre risulti oggetto di una corretta indicazione.
Massima n. 29262
Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 204-bis, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d. l. 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui stabilisce, in caso di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada, l'onere per chi agisce in giudizio di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». La disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 114 del 2004, che ha definito questioni analoghe. - L’illegittimità costituzionale dell’ art. 204-bis, comma 3, del nuovo codice della strada è stata dichiarata dalla sentenza n. 114/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, Marsiconuovo ed Isili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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