Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2005

Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2005
Data di deposito
10 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29261

La censura di tutti i giudici 'a quibus' investe senza alcun dubbio, come esplicitano chiaramente le argomentazioni dedotte a sostegno della stessa, la previsione normativa, introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, aggiunto dalla legge di conversione n. 214 del 2003, contenuta nel comma 3 dell'art. 204-bis del nuovo codice della strada, reso con il d.lgs. n. 285 del 1992, ancorché in quattro delle cinque ordinanze di rimessione la disposizione non sempre risulti oggetto di una corretta indicazione.

Massima n. 29262

Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 204-bis, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d. l. 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui stabilisce, in caso di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada, l'onere per chi agisce in giudizio di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». La disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 114 del 2004, che ha definito questioni analoghe. - L’illegittimità costituzionale dell’ art. 204-bis, comma 3, del nuovo codice della strada è stata dichiarata dalla sentenza n. 114/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, Marsiconuovo ed Isili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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