Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:6
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- legge n. 55 del 9 aprile 2002
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 7 del 7 febbraio 2002
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 28187
Le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione, ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali. Peraltro, un decreto-legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. – In termini, fin dalla ricordata sentenza n. 302/1988, citata la sentenza n. 303/2003. – A proposito della “perdurante distinzione - anche dopo la riforma costituzionale del Titolo V - dei parametri invocabili da Stato e Regioni, rispettivamente nei riguardi di leggi regionali o di leggi od atti con forza di legge statali“, menzionata la sentenza n. 274/2003.
Massima n. 28188
Nel caso del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ed all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei presupposti e delle forme previsti per gli speciali poteri sostitutivi del Governo –, non può disconoscersi che a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, restando inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti dalla legge di conversione n. 55 del 2002 nonché l'esame dell'ulteriore rilievo proposto in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non vi sono elementi formali o sostanziali per considerare il decreto-legge impugnato come atto adottato su questa base giuridica. – In riferimento al principio, più volte affermato, secondo cui il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro “evidente mancanza“, ricordate, fra le molte, le sentenze n. 16/2002, n. 398/1998, n. 330/1996.
Massima n. 28189
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e la sua legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 – impugnati in riferimento agli articoli 117, primo comma, secondo comma, lettera m) e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, in materia di legislazione concorrente, il legislatore statale avrebbe invaso la competenza regionale non limitandosi a stabilire i principi fondamentali della materia ma disciplinandola in termini analitici e nel dettaglio ed avrebbe attribuito un potere autorizzatorio allo Stato, con il riconoscimento di “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale“ a favore dell'amministrazione statale in assenza di esigenze di carattere unitario –, pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle Regioni in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“, hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative: ciò che rende necessario valutarne non già la conformità all'art. 117 della Costituzione ma la rispondenza, da un lato, ai criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, dall'altro al principio di leale collaborazione. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, dovendo comunque notarsi che la deduzione del mancato rispetto del limite costituzionale, di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione, non può costituire autonomo motivo di censura, in quanto inevitabilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali. – A proposito del concetto di “sicurezza“ - utilizzato nella legislazione sull'energia come “sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica“ e “sicurezza tecnica“, da non confondere con la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale“ di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione - ricordata la sentenza n. 407/2002, che ha interpretato detta norma costituzionale come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico. – In tema di competenza legislativa statale per la predeterminazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali“, di cui alla lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, reputata estranea al caso di specie, citate le sentenze n. 88/2003 e n. 282/2002. – Riguardo alla necessità di valutare il problema della competenza legislativa dello Stato anche relativamente all'esercizio del potere di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione nonché secondo il principio di leale collaborazione, ricordata la sentenza n. 303/2003.
Massima n. 28190
La normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 ed alla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 – impugnata per violazione dell'art. 118 della Costituzione, in riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché relativamente all'idoneità della fonte statale a compiere la scelta di attribuire allo Stato la responsabilità amministrativa unitaria nella materia – risulta adottata in applicazione dei criteri enunciati perché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio: si rileva, infatti, anzitutto la necessarietà dell'intervento dell'amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il “pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale“, posto che alle singole amministrazioni regionali sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. D'altra parte, non si può non riconoscere da un lato la specifica pertinenza di detta normativa in relazione alla regolazione delle funzioni amministrative in questione, dall'altro che essa si è limitata – nell'esercizio della discrezionalità del legislatore – a regolare queste ultime in funzione del solo fine di sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo. I previsti due distinti livelli di partecipazione – dell'insieme delle Regioni, in un caso, e della Regione direttamente interessata, nell'altro – realizzano, del resto, ove correttamente intesi ed applicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati; senza che manchino, ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applicative non conformi alla doverosa leale collaborazione tra Stato e Regioni. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale. – In tema di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - che non possono trasformarsi in “mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione“ -, menzionata la sentenza n. 303/2003. – In tema di criteri stabiliti per una deroga al riparto operato dall'art. 117 della Costituzione, richiamata la sentenza n. 303/2003, anche per il rilievo della perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi, anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Massima n. 28191
La normativa di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55 – impugnato in riferimento agli articoli 117, primo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto comprimerebbe i poteri amministrativi e rappresentativi degli enti locali, con una disciplina incompatibile con le competenze legislative regionali in materia di “governo del territorio“ –, concernendo la allocazione e la regolazione di funzioni amministrative in materia di legislazione concorrente, deve trovare il proprio decisivo parametro di giudizio nell'art. 118 della Costituzione e nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Proprio la necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative nella specifica materia - che sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - giustifica, d'altra parte, la eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali determinata dalla normativa in esame, che non può dunque ritenersi costituzionalmente illegittima. Ciò anche in linea con orientamenti già presenti nella legislazione preesistente, relativamente ai quali, in casi analoghi, non è stata rilevata violazione dei principi costituzionali. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale. – A proposito di discipline preesistenti di fattispecie nelle quali atti espressivi delle scelte urbanistiche dei Comuni cedono dinanzi ad atti finali dei procedimenti adeguatamente partecipati di determinazione dei lavori pubblici di interesse generale, menzionate, ad esempio, le sentenze n. 308/2003 e n. 21/1991.
Massima n. 28192
La normativa di cui all'art.1, comma 2 (nonché commi 3, 4 e 5), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato, anche così come convertito dalla legge n. 55 del 2002, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione in quanto il previsto procedimento, nel quale non sarebbero indicati precisi tempi e modalità di partecipazione delle amministrazioni interessate, non sarebbe idoneo a garantire la adeguata ponderazione di tutti gli interessi in gioco né, conseguentemente, sarebbe “sufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale“ – contiene una disciplina il cui scrutinio, in riferimento al parametro evocato, fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, dal momento che la scelta concernente la allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione, risultando perciò compatibile con i suddetti principi. D'altra parte, le prescrizioni contenute nella norma in esame – il cui rispetto potrà naturalmente essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali – assicurano indubbiamente un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, anche – com'è evidente – in relazione alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione.
Massima n. 28193
La norma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 – impugnato in riferimento all'art. 117 della Costituzione nella parte in cui, in materia di legislazione concorrente, prevede che la speciale disciplina si applichi “sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003“ – contiene una (certo non felice) formula che deve essere interpretata, in coerenza con il quadro costituzionale, come finalizzata semplicemente a ribadire la provvisorietà della soluzione procedimentale configurata dal decreto-legge, in una situazione di urgente necessità che aveva comportato la contestuale sospensione dell'efficacia della normazione previgente e dei relativi principi. Le successive vicende legislative sembrano evidenziare, peraltro, la volontà del legislatore nazionale di stabilizzare definitivamente una soluzione che, nel decreto legge in questione e nella legge di conversione, era invece solo transitoria. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Massima n. 28194
La norma di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 – impugnato in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione nella parte in cui prevede la sospensione dell'efficacia dell'allegato IV al d.P.C.m. 27 dicembre 1988 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 – prevede una disciplina oggetto di rilievi infondati, dal momento che ogni esercizio di potere legislativo da parte dello Stato comporta inevitabilmente o l'abrogazione o la sospensione dell'efficacia della legislazione statale previgente. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli artt. 77, secondo comma, 120, secondo comma, 117, primo comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Basilicata e Toscana avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli artt. 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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