Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter aggiunto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28182
La norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 – censurata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione in quanto punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno "lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis" del medesimo articolo – contiene la formula "senza giustificato motivo" il cui carattere "elastico" si connette – come di frequente nella valutazione legislativa – alla impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta. La verifica del rispetto del principio di determinatezza va, del resto, condotta – secondo le reiterate affermazioni della Corte – non già valutando il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. In simile prospettiva, la clausola in questione, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del "migrante economico", sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente legittime. Né la norma impugnata delinea alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva né prefigura un trattamento irragionevolmente parificato di situazioni omogenee né, di riflesso, risulta adottata in violazione del diritto di difesa, sotto il profilo della “non conoscibilità“ 'a priori' delle situazioni idonee ad integrare il “giustificato motivo“ da parte del destinatario del precetto: il quale, del resto – fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale –, avrà, dal canto suo, un semplice onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante. Quanto all'apprezzamento del “giustificato motivo“ da parte della polizia giudiziaria, non può non valere la regola generale di cui all'art. 385 del codice di procedura penale, quando si tratti, come nella specie, di elemento negativo interno allo stesso fatto tipico. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione, è costante l'affermazione che il principio del buon andamento è del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. Non sono, pertanto, fondate le relative questioni di legittimità costituzionale. – In riferimento al principio secondo cui l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi ovvero, come nella specie, di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un 'vulnus' dei parametri costituzionali evocati, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice, in relazione ai termini indicati, di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato, ricordate, 'ex plurimis', le sentenze n. 34/1995; n. 31/1995; n. 122/1993; n. 247/1989; nonché la sentenza n. 263/2000 e l'ordinanza n. 270/1997. – A proposito dell'attinenza del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, quanto all'amministrazione della giustizia, soltanto alle leggi concernenti l'ordinamento e il funzionamento degli uffici giudiziari sotto l'aspetto amministrativo, citate, 'ex plurimis', la sentenza n. 115/2001 e le ordinanze n. 485/2002 e n. 152/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara e dal Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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