Corte costituzionale
Sentenza n. 424/2004
Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 424/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 90, comma 18, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 20, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 22, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 21, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 24, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 25, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 26, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 90, comma 17, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 4, comma 204, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 25, comma 1, secondo periodo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 28994
Va riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate con i medesimi atti introduttivi ed aventi ad oggetto disposizioni diverse da quelle contenute, rispettivamente, nell’art. 90, commi 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 36, e nell’art. 4, comma 204, oggetto delle questioni definite, per omogeneità di materia, con la presente sentenza.
Massima n. 28995
Va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, secondo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio avente ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 90, commi 18, 20 e 22, della l. 27 dicembre 2002 n. 289, sollevate in riferimento all’art. 117, commi 3 e 6, Cost., a seguito della rinuncia al ricorso, da parte della Regione Toscana, intervenuta in considerazione delle modifiche normative recate dal d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con mod., nella legge 21 maggio 2004, n. 72.
Massima n. 28996
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost., dell’art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, che prevedeva l’emanazione di una normativa regolamentare governativa per l’attuazione delle nuove disposizioni recata dalla legge, per intervenuto 'ius superveniens', perché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’art. 90 l. 27 dicembre 2002 n. 289 è stato modificato dal d.l. n. 72 del 2004, conv., con mod., nella legge n. 128 del 2004, che ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter, non sussistendo le condizioni per il trasferimento della impugnazione sulle nuove disposizioni e tenuto conto che le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione. - Sul trasferimento della questione, sentenza n. 533/2002.
Massima n. 28997
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 90, commi 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, in tema di istituzione presso il CONI e di disciplina del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, per intervenuto 'ius superveniens', perché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, le disposizioni sono state abrogate dal d.l. n. 72 del 2004, come conv. nella legge n. 128 del 2004, tenuto conto che le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione. - In tema di cessazione della materia del contendere per 'ius superveniens', ordinanza n. 443/2202 e sentenza n. 347/2001.
Massima n. 28998
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost. e all’art. 10 legge cost. n. 3 del 2002, dell’art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge n. 289 del 2002, concernente l’utilizzazione di impianti sportivi. Posto che, con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, l’ordinamento sportivo è stato inserito nel nuovo testo dell’art. 117, comma 3, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, e che non può dubitarsi che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, comma 1, Cost., diversa allocazione di funzioni non ricorrente nella specie: il comma 24, nello stabilire che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive, è, all’evidenza, una disposizione che fissa un principio fondamentale per l’utilizzazione degli impianti in questione, il godimento dei quali deve essere consentito, appunto in via generale, a tutti i cittadini; lo è, del pari, il comma 25, che detta regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l’attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione; e così il comma 26 che, relativamente agli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, fissa regole, espressive di principi fondamentali della materia, secondo le quali, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari, i suddetti impianti devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l’istituto scolastico, o in Comuni confinanti, intendendo così salvaguardare innanzitutto l’utilizzazione di impianti sportivi scolastici, e, subordinatamente a tali esigenze e per finalità di interesse collettivo, garantire una fruibilità generale degli impianti stessi, salvaguardando prioritariamente, da un lato, le esigenze della scuola e, dall’altro, la funzionalità delle strutture annesse agli istituti scolastici. - Sulla portata del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo e di industria alberghiera disposto dall’art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, cfr. sentenza n. 517/1987. - Sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma, Cost., sentenza n. 303/2003.
Massima n. 28999
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., dell’art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, perché priva di qualsiasi autonoma motivazione, se non quella, di carattere generale, relativa all’incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della competenza legislativa concorrente nella materia dell’ordinamento sportivo.
Massima n. 29000
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., e all’art. 10 l. cost. 2001 n. 3 del 2001, dell’art. 90, commi 24, 25 e 26,della legge n. 289 del 2002, per assoluta genericità dell’impugnazione, non assistita da alcuna motivazione che faccia riferimento parametri evocati.
Massima n. 29001
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, che stabilisce che, per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004. La previsione di un siffatto finanziamento, sicuramente attinente alla materia dell’ordinamento sportivo di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., non può non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anch’esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia, laddove è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore e ai relativi criteri di riparto, né prevede alcun, pur necessario, coinvolgimento delle Regioni. - Interventi finanziari diretti dello Stato in materia di competenza non esclusiva dello Stato alla luce dell’art. 119 Cost., sentenze n. 49 e 16/2004 e n. 370/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposte dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, nonché della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), proposte dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi, relativamente alle questioni proposte nei confronti dell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, della legge n. 289 del 2002, e dell'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003;
1) dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso promosso dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dell'art. 90, commi 18, 20 e 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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