Corte costituzionale
Sentenza n. 4/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:4
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 16, comma 7, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 17, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 19, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 19, comma 7, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 19, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 19, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 19, comma 14, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28148
Avendo le regioni ricorrenti investito numerose norme della legge finanziaria 2002, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, previa separazione da quelle relative ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche, alla compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa e alle assunzioni di personale, sono riservate a separate decisioni.
Massima n. 28149
Le norme della legge finanziaria 2002, dove si ribadisce il principio secondo il quale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche per il biennio 2002-2003 sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, e si prevede, con riguardo alla contrattazione integrativa, che i comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo, si attengono ai «criteri indicati per il personale» dipendente dallo Stato e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie, rientrano nella materia, di competenza concorrente, della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». Tali disposizioni esprimono non già una disciplina di dettaglio, come tale lesiva della competenza regionale, bensì fissano – in linea con gli impegni assunti dall'Italia "in sede comunitaria" – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, per pretesa lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di impiego regionale. - Sulle condizioni che legittimano la regione a denunciare la violazione di parametri non riguardanti il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, sia anteriore sia posteriore alla legge costituzionale n. 3/2001, sentenze n. 126/1997, n. 373/1997, n. 29/1995, n. 274/2003.
Massima n. 28150
Le regole dettate dalla legge finanziaria 2002, che prevedono verifiche congiunte tra comitati di settore e Governo in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di comparto, metodologie e criteri di riscontro anche a campione e l'invio di informazioni, da parte degli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia, sono strumentali rispetto al fine – legittimamente perseguito dalla legislazione statale in sede di coordinamento della finanza pubblica – di valutare la compatibilità, con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, della spesa in materia di contrattazione integrativa; ciò che esclude, altresì, ogni violazione del principio – che si pretende desumere dall'art. 119 Cost. – secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statuale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione.
Massima n. 28151
Le disposizioni della legge finanziaria 2002, che prevedono il divieto per i soggetti pubblici che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 di assumere per l'anno 2002 personale a tempo indeterminato, il ricorso alle procedure di mobilità per la copertura dei posti disponibili, la possibilità di assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze solo se accompagnato da trasferimenti erariali compensativi, esenzioni dal divieto per alcune categorie, la proroga di un anno della validità delle graduatorie per le amministrazioni soggette al divieto e che la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzione non possa superare quella sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, perseguono il fine di dare effettività al patto di stabilità interno, da un lato, "sanzionando" esclusivamente i soggetti pubblici (con l'esclusione delle Regioni) che non lo hanno rispettato e, dall'altro lato, incidendo, con le previste misure riguardanti il personale, su una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo. La stretta attinenza di tali precetti con il fine del coordinamento della finanza pubblica sub specie del contenimento della spesa corrente non dà pregio al rilievo secondo il quale lo Stato si sarebbe impropriamente dotato di strumenti per esercitare un potere di coordinamento in materia di competenza (anche esclusiva) regionale. Non sono, pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Massima n. 28152
Il rigetto dell'impugnazione avente ad oggetto le disposizioni della legge finanziaria 2002, concernenti i divieti di assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni, comporta conseguenzialmente il rigetto dell'impugnazione della disposizione, meramente strumentale, che prevede la nullità di diritto delle assunzioni disposte in violazione di tale divieto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Massima n. 28153
La disposizione della legge finanziaria 2002, secondo cui le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici sono tenuti a realizzare una riduzione di personale, mira a perseguire il medesimo obiettivo che è alla base del previsto divieto di assunzione di personale e conseguentemente non ha tra i suoi destinatari le Regioni. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Massima n. 28154
La previsione della legge finanziaria 2002, riferita agli enti locali (tra i quali non rientra la Regione), secondo cui gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate, costituisce norma strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica e norma di principio per quanto riguarda il regime delle deroghe. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione.
Massima n. 28155
La disposizione della legge finanziaria 2002, prevedendo che le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione, non ha, come risulta dall'intero articolo sulla assunzione di personale, tra i suoi destinatari le Regioni; sicché, anche a prescindere dal carattere "facoltizzante" della norma, non sussiste alcuna violazione delle competenze regionali. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione. - Sulla interpretazione da dare al generico richiamo alle amministrazioni "pubbliche", contenuto nell’art.19, comma 14, della legge n. 448 del 2001, v. sentenza, citata, n. 3/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);
riuniti i giudizi concernenti le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 16, comma 7, 17, comma 2, 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Basilicata, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata e, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3, 7, 8 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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