Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2004
Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2004
- Data di deposito
- 26 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 4, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 6, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 7, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 9, primo periodo, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 24, comma 13, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28275
Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 vengono decise con la medesima sentenza, mentre resta riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.
Massima n. 28276
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalle Regioni Toscana e Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione. Le modifiche introdotte con l’art. 29, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, hanno soppresso la previsione sanzionatoria, incidendo sullo stesso anno 2002, cui si riferiva la statuizione abrogata.
Massima n. 28277
Ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, giustificano l’introduzione di vincoli alle politiche di bilancio con il prevedere un limite, peraltro, complessivo e per un solo anno, alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Né è sufficiente a rendere irragionevole la misura in questione il fatto che essa non tenga conto della concreta situazione degli enti stessi, come pure rientra nell’ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l’aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2, 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.
Massima n. 28278
Lo strumento delle convenzioni per gli acquisti, adottato entro l’ambito della discrezionalità del legislatore statale, non supera i limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica. Così si può giustificare la norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi, peraltro, di previsione meramente facoltizzante, come pure l’obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni come base d’asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, mentre la previsione della trasmissione degli atti relativi agli organi di revisione contabile degli enti assume carattere strumentale rispetto all’obbligo suddetto. Alla stessa stregua può giustificarsi la previsione di direttive degli enti locali volte a promuovere l’adesione alle convenzioni o ad attuare le procedure previste per gli acquisti autonomi, rivolte agli amministratori degli enti ed aziende dipendenti, così come l’obbligo di “promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi”, che si configura come generica direttiva, qualificata dal “fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale”, rientrando, in tal modo, nei limiti di un principio di coordinamento. Non sono pertanto, fondate, le questioni di legittimità costituzionale, dell’art. 24, commi 6, 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi e della c.d. esternalizzazione dei servizi, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28279
Dall’infondatezza delle questioni sollevate relativamente ai commi da 1 a 4 e 6, 7 e 8 dell’art. 24, consegue l’infondatezza anche della questione sollevata relativamente alla disposizione che riduce i trasferimenti statali, non potendosi, peraltro, negare allo Stato la potestà di commisurare i trasferimenti a favore degli enti locali alle effettive necessità finanziarie, ragionevolmente apprezzate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 9, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28280
Criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati giustifica l’attribuzione al Ministero dell’economia del compito di definire il prospetto e le modalità di trasmissione delle informazioni che gli enti locali e le Regioni sono tenute ad inviare, allo stesso Ministero, in relazione agli incassi, ai pagamenti ed agli impegni assunti, nonché ad altre operazioni finanziarie. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. - In relazione agli obblighi informativi cfr. sentenze citate nn. 412/1994 e 421/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe,
riuniti i giudizi limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) e Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) con i ricorsi in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) ed Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) con i ricorsi in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 6, 7 e 8, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, primo periodo, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 13, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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