Corte costituzionale

Sentenza n. 36/2004

Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/2004
Data di deposito
26 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 4, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 6, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 7, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 9, primo periodo, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 24, comma 13, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28275

Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 vengono decise con la medesima sentenza, mentre resta riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.

Massima n. 28276

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalle Regioni Toscana e Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione. Le modifiche introdotte con l’art. 29, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, hanno soppresso la previsione sanzionatoria, incidendo sullo stesso anno 2002, cui si riferiva la statuizione abrogata.

Massima n. 28277

Ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, giustificano l’introduzione di vincoli alle politiche di bilancio con il prevedere un limite, peraltro, complessivo e per un solo anno, alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Né è sufficiente a rendere irragionevole la misura in questione il fatto che essa non tenga conto della concreta situazione degli enti stessi, come pure rientra nell’ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l’aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2, 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Massima n. 28278

Lo strumento delle convenzioni per gli acquisti, adottato entro l’ambito della discrezionalità del legislatore statale, non supera i limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica. Così si può giustificare la norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi, peraltro, di previsione meramente facoltizzante, come pure l’obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni come base d’asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, mentre la previsione della trasmissione degli atti relativi agli organi di revisione contabile degli enti assume carattere strumentale rispetto all’obbligo suddetto. Alla stessa stregua può giustificarsi la previsione di direttive degli enti locali volte a promuovere l’adesione alle convenzioni o ad attuare le procedure previste per gli acquisti autonomi, rivolte agli amministratori degli enti ed aziende dipendenti, così come l’obbligo di “promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi”, che si configura come generica direttiva, qualificata dal “fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale”, rientrando, in tal modo, nei limiti di un principio di coordinamento. Non sono pertanto, fondate, le questioni di legittimità costituzionale, dell’art. 24, commi 6, 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi e della c.d. esternalizzazione dei servizi, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.

Massima n. 28279

Dall’infondatezza delle questioni sollevate relativamente ai commi da 1 a 4 e 6, 7 e 8 dell’art. 24, consegue l’infondatezza anche della questione sollevata relativamente alla disposizione che riduce i trasferimenti statali, non potendosi, peraltro, negare allo Stato la potestà di commisurare i trasferimenti a favore degli enti locali alle effettive necessità finanziarie, ragionevolmente apprezzate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 9, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.

Massima n. 28280

Criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati giustifica l’attribuzione al Ministero dell’economia del compito di definire il prospetto e le modalità di trasmissione delle informazioni che gli enti locali e le Regioni sono tenute ad inviare, allo stesso Ministero, in relazione agli incassi, ai pagamenti ed agli impegni assunti, nonché ad altre operazioni finanziarie. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. - In relazione agli obblighi informativi cfr. sentenze citate nn. 412/1994 e 421/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe,

riuniti i giudizi limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) e Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) ed Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 6, 7 e 8, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002) con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, primo periodo, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 13, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002) con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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