Corte costituzionale
Sentenza n. 308/2004
Corte cost., sent. 21 ottobre 2004, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/2004
- Data di deposito
- 21 ottobre 2004
- Data di decisione
- 13 ottobre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:308
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 99, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 100, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 102, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 101, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 103, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28794
La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi da 99 a 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restando riservata a separato giudizio la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte con i medesimi ricorsi, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Massima n. 28795
Le norme contenute nei commi 99, 100 e 102 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 – relative alla definizione del nuovo istituto del prestito fiduciario ed alla istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie per gli istituti mutuanti – si sostanziano – quanto al loro profilo finanziario – in una (nuova) ipotesi di mutuo agevolato, caratterizzato dalla particolare finalità perseguita (il finanziamento degli studi), erogato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari in favore di soggetti individuati in via generale dalla legge esclusivamente in funzione delle loro particolari attitudini personali (gli studenti capaci e meritevoli). Sotto tale profilo, la regolamentazione dell’istituto spetta perciò allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per quanto concerne la istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, trattandosi di materia esclusivamente attinente alla disciplina dei mercati finanziari e alla tutela del risparmio gestito dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed impiegato nelle suddette operazioni di mutuo; mentre, d’altro canto, deve qualificarsi mera disposizione di principio quella attinente al profilo dell’istruzione (e cioè la previsione di concessione dei prestiti in favore degli studenti capaci e meritevoli). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 99, 100 e 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento anche ai principi costituzionali di legalità sostanziale e leale collaborazione.
Massima n. 28796
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, l’art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che affida la gestione del fondo istituito al fine di garantire il rimborso dei c.d. prestiti fiduciari – nuovo istituto definito nei commi 99, 100 e 102 del medesimo art. 4 - a Sviluppo Italia S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo. Posto, infatti, che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia – e, di riflesso, delle risorse messe a disposizione dal sistema bancario – attingono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio, tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia. Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della suddetta norma, che dovrà essere perciò sostituita da una diversa disciplina, rispettosa delle competenze regionali.
Massima n. 28797
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l’abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario. L’inevitabile ritardo nell’entrata a regime dell’istituto del prestito fiduciario, che la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 101 comporta, determina il venir meno della necessaria contestualità con l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, istitutivi del prestito d’onore, disposta dal comma 103.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalle ricorrenti Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e, in riferimento anche agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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