Corte costituzionale

Sentenza n. 206/2004

Corte cost., sent. 6 luglio 2004, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/2004
Data di deposito
6 luglio 2004
Data di decisione
5 luglio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:206

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28600

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.

Massima n. 28601

La scelta legislativa di riservare il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole, come pure, l’esclusione dal giudizio di equità delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, ma attribuite ‘ratione materiae’ ad altro giudice, è giustificata dalla disciplina sulla competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Massima n. 28602

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, con riferimento alla prospettata disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai contratti di massa di cui all’art. 1342 del codice civile, atteso che non può essere assunta a ‘tertium comparationis’, rispetto alla norma generale, una norma di carattere eccezionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia;

dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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