Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2004
Corte cost., sent. 6 luglio 2004, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2004
- Data di deposito
- 6 luglio 2004
- Data di decisione
- 5 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:206
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28600
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.
Massima n. 28601
La scelta legislativa di riservare il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole, come pure, l’esclusione dal giudizio di equità delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, ma attribuite ‘ratione materiae’ ad altro giudice, è giustificata dalla disciplina sulla competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Massima n. 28602
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, con riferimento alla prospettata disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai contratti di massa di cui all’art. 1342 del codice civile, atteso che non può essere assunta a ‘tertium comparationis’, rispetto alla norma generale, una norma di carattere eccezionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia;
dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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