Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2004

Corte cost., sent. 28 giugno 2004, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2004
Data di deposito
28 giugno 2004
Data di decisione
24 giugno 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:199

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione giunta regione Campania n. 2827 del 30 settembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28590

Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso basata sull'assunto che l’atto introduttivo del giudizio non individuerebbe il parametro costituzionale violato, né motiverebbe la asserita lesione di norme costituzionali da parte della delibera regionale. I motivi del ricorso, infatti, emergono con sufficiente chiarezza dallo stesso, soprattutto nella parte in cui si lamenta la lesione del principio di leale collaborazione da parte dell’atto regionale impugnato, là dove esso sarebbe volto a sottrarre effettività a disposizioni legislative prodotte dallo Stato. – Sul principio della leale collaborazione quale parametro invocabile nei conflitti di attribuzione, in quanto la sua violazione determini la lesione delle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni, v. le richiamate sentenze n. 255/2002 e n. 133/2001.

Massima n. 28591

Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla presunta carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell’atto regionale, in realtà inidoneo a produrre effetti giuridici. Occorre infatti tenere distinto il profilo della concreta efficacia dell’atto regionale, rispetto alla lesione della sfera di attribuzioni dello Stato che comunque si produce attraverso l’adozione di un atto regionale di indirizzo che nega efficacia giuridica ad un atto normativo statale.

Massima n. 28592

Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso basata sull'assunto di una presunta mancanza di "tono costituzionale" del conflitto, lamentando il ricorrente semplicemente l’illegittimità dell’atto regionale, che costituirebbe un vizio dell’atto amministrativo censurabile avanti all’autorità giudiziaria. La delibera impugnata, infatti, non viola semplicemente un decreto-legge dello Stato, ma contiene addirittura un rifiuto di riconoscere efficacia ad un’intera normativa statale, pur disponendo la Regione degli strumenti costituzionali per contestarne la eventuale illegittimità costituzionale.

Massima n. 28593

Nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Campania in relazione alla deliberazione della Giunta 30 settembre 2003, n. 2827, poiché tale atto mirerebbe a disapplicare nell’ambito del territorio regionale la disciplina del condono edilizio contenuta nell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, va dichiarata inammissibile la censura erariale fondata sul richiamo ai parametri costituzionali che assegnerebbero allo Stato la titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario. La questione oggetto del presente giudizio, infatti, prescinde dalla legittimità o illegittimità costituzionale del decreto-legge che disciplina il condono edilizio e al quale si riferisce l’atto regionale impugnato, ma riguarda semplicemente la sussistenza della potestà della Regione di dichiarare, in un provvedimento amministrativo, l’inapplicabilità di un atto con forza di legge nel proprio territorio. – Sulla diversa questione relativa alla titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario v. la richiamata sentenza n. 196/2004.

Massima n. 28594

Non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato; e per l’effetto viene annullata la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827. Ed infatti, posto che è implicitamente escluso dall'attuale sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio ai sensi dell’art. 127 Cost., tanto meno ciò può avvenire tramite atti amministrativi di indirizzo che dichiarino o presuppongano l’inapplicabilità di un atto legislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato; ciò è quanto appunto fa la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta regionale adottare un atto con il quale si nega efficacia, all'interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato; e per l'effetto

annulla la deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827 (Integrazione alle linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale in Campania, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4459 del 30.09.2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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