Corte costituzionale
Ordinanza n. 78/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 78/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 696, codice di procedura penale
- art. 727, comma 5, bis, codice di procedura penale
- art. 729, come modificati, codice di procedura penale
- art. 9, legge n. 367 del 5 ottobre 2001
- art. 12, legge n. 367 del 5 ottobre 2001
- art. 13, legge n. 367 del 5 ottobre 2001
- art. 18, legge n. 367 del 5 ottobre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28387
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 e n. 68 del 2003 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e l'ordinanza di rimessione, emessa in data anteriore alle citate decisioni, non contiene profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli articoli 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze