Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/2004

Corte cost., ord. 19 novembre 2004, n. 349

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
349/2004
Data di deposito
19 novembre 2004
Data di decisione
15 novembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:349

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 415-bis, codice di procedura penale
  • art. 11, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 14, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28855

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di proceduta penale. Il giudice ‘a quo’, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

Massima n. 28856

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di procedura penale. Premesso, infatti, che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non compatibile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, la previsione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari contrasta con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che caratterizzano la particolare forma di giurisdizione davanti al giudice di pace. - Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza 201/2004, nonché l’ordinanza n. 290/2003.

Massima n. 28857

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione, degli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che le indagini preliminari siano svolte dalla polizia giudiziaria, che non solo è svincolata “dal controllo dell’autorità giudiziaria, ma non ha l’onere di svolgere indagini anche a favore dell’indagato e non prevedono l’obbligo della polizia giudiziaria di iscrivere la notizia di reato, nonché dell’art. 415-bis del codice di procedura penale. La Corte ha già avuto modo di rilevare il ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in coerenza con le esigenze di massima semplificazione del procedimento e con la “finalità conciliativa” della giurisdizione penale del giudice di pace, per cui, pur riconoscendo alla polizia giudiziaria il potere di compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari , non è, tuttavia, escluso che il pubblico ministero possa esercitare le sue prerogative di direzione e di controllo anche prima e indipendentemente dalla trasmissione della relazione come pure adeguata alla peculiare struttura delle indagini preliminari nel procedimento davanti al giudice di pace appare la disciplina dettata per l’iscrizione della notizia di reato. Infine, quanto alla mancata previsione a carico della polizia giudiziaria dell’onere di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato, la Corte ha già chiarito che tale onere a carico del pubblico ministero si innesta sulla natura pubblica dell’organo dell’accusa e sui compiti che questi è chiamato ad assolvere nell’ambito delle proprie determinazioni al termine delle indagini, mentre, nel procedimento davanti al giudice di pace, tale onere si risolve nell’alternativa tra la richiesta dell’archiviazione e l’esercizio dell’azione penale. - Sentenze citate nn. 231/2003, 10, 11, 55, 56, 57/2004, 96/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chieti, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14 e 15 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di Bari, di Otranto e di Montagnana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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