Corte costituzionale
Ordinanza n. 349/2004
Corte cost., ord. 19 novembre 2004, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 349/2004
- Data di deposito
- 19 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:349
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 415-bis, codice di procedura penale
- art. 11, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 14, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28855
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di proceduta penale. Il giudice ‘a quo’, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.
Massima n. 28856
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell’art. 415-bis codice di procedura penale. Premesso, infatti, che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non compatibile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, la previsione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari contrasta con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che caratterizzano la particolare forma di giurisdizione davanti al giudice di pace. - Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza 201/2004, nonché l’ordinanza n. 290/2003.
Massima n. 28857
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione, degli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che le indagini preliminari siano svolte dalla polizia giudiziaria, che non solo è svincolata “dal controllo dell’autorità giudiziaria, ma non ha l’onere di svolgere indagini anche a favore dell’indagato e non prevedono l’obbligo della polizia giudiziaria di iscrivere la notizia di reato, nonché dell’art. 415-bis del codice di procedura penale. La Corte ha già avuto modo di rilevare il ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in coerenza con le esigenze di massima semplificazione del procedimento e con la “finalità conciliativa” della giurisdizione penale del giudice di pace, per cui, pur riconoscendo alla polizia giudiziaria il potere di compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari , non è, tuttavia, escluso che il pubblico ministero possa esercitare le sue prerogative di direzione e di controllo anche prima e indipendentemente dalla trasmissione della relazione come pure adeguata alla peculiare struttura delle indagini preliminari nel procedimento davanti al giudice di pace appare la disciplina dettata per l’iscrizione della notizia di reato. Infine, quanto alla mancata previsione a carico della polizia giudiziaria dell’onere di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato, la Corte ha già chiarito che tale onere a carico del pubblico ministero si innesta sulla natura pubblica dell’organo dell’accusa e sui compiti che questi è chiamato ad assolvere nell’ambito delle proprie determinazioni al termine delle indagini, mentre, nel procedimento davanti al giudice di pace, tale onere si risolve nell’alternativa tra la richiesta dell’archiviazione e l’esercizio dell’azione penale. - Sentenze citate nn. 231/2003, 10, 11, 55, 56, 57/2004, 96/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chieti, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14 e 15 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di Bari, di Otranto e di Montagnana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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