Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/2004
Corte cost., ord. 4 novembre 2004, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/2004
- Data di deposito
- 4 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:317
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28810
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. – Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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