Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/2004
Corte cost., ord. 21 ottobre 2004, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/2004
- Data di deposito
- 21 ottobre 2004
- Data di decisione
- 13 ottobre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 3, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28799
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il rimettente, infatti, dà atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che contempla detto versamento è privo di rilevanza nel giudizio 'a quo'.
Massima n. 28800
Restituzione degli atti ai giudici 'a quo' perché valutino la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai rimettenti. – V. la richiamata sentenza n. 114/2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-'bis', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Benevento, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Trebisacce, Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, Vigevano, Gragnano, Santadi, Adria, Mileto, Gallarate, Torre Annunziata, Pescina, Agrigento, Cairo Montenotte, Lanciano, Oderzo, Como, Maniago e Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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