Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/2004

Corte cost., ord. 21 ottobre 2004, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
310/2004
Data di deposito
21 ottobre 2004
Data di decisione
13 ottobre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:310

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28799

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il rimettente, infatti, dà atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che contempla detto versamento è privo di rilevanza nel giudizio 'a quo'.

Massima n. 28800

Restituzione degli atti ai giudici 'a quo' perché valutino la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai rimettenti. – V. la richiamata sentenza n. 114/2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-'bis', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Benevento, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Trebisacce, Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, Vigevano, Gragnano, Santadi, Adria, Mileto, Gallarate, Torre Annunziata, Pescina, Agrigento, Cairo Montenotte, Lanciano, Oderzo, Como, Maniago e Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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