Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2004

Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
216/2004
Data di deposito
6 luglio 2004
Data di decisione
5 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 28614

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 "in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione", in quanto, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, esonera l’ufficio dall’onere di notificare l’avviso di accertamento ad entrambi i coniugi e non prevede – in sede di notificazione alla moglie della cartella esattoriale – l’obbligo, quanto meno, di allegare all’atto ingiuntivo l’avviso di accertamento che sia stato precedentemente notificato solo al marito. Le disposizioni della legge n. 212 del 2000, infatti, in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, non rappresentano norme interposte, ma criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente; pertanto i parametri evocati dal rimettente non risultano idonei a fondare il giudizio di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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