Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/2004

Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/2004
Data di deposito
6 luglio 2004
Data di decisione
5 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:214

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28611

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine di decadenza del 15 settembre 2000. Il giudice adito, infatti, per una controversia relativa al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, quindi, non è chiamato a fare applicazione della norma che attribuisce al giudice munito di giurisdizione il potere di dichiarare la decadenza e di emettere la relativa sentenza di merito.

Massima n. 28612

Manifesta infondatezza – assorbita ogni altra – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000. Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, secondo cui la disciplina introdotta dalle norme censurate sarebbe divergente da quella di cui all’art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998, avendo trasformato quello del 15 settembre 2000 da termine previsto a pena di decadenza per l’esercizio del diritto di azione in termine che si limita a segnare il confine, relativamente a diritti scaturenti da fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998, tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria, è, infatti, erroneo, poiché la diversa formulazione delle due norme si spiega con la circostanza che quella del 1998 prevedeva una “futura” decadenza, mentre quella del 2001 ne disciplina una già maturata al 15 settembre 2000, ed è, inoltre, contraddetto da pronunzie giurisprudenziali univoche nel ritenere che quello del 15 settembre 2000 fosse ‘ab origine’, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali. - Sentenze citate nn.183 e 184/2002; 144/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza - assorbita ogni altra - delle questioni di legittimità costituzionale (a) dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, e (b) del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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