Corte costituzionale
Ordinanza n. 214/2004
Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 214/2004
- Data di deposito
- 6 luglio 2004
- Data di decisione
- 5 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:214
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28611
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine di decadenza del 15 settembre 2000. Il giudice adito, infatti, per una controversia relativa al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, quindi, non è chiamato a fare applicazione della norma che attribuisce al giudice munito di giurisdizione il potere di dichiarare la decadenza e di emettere la relativa sentenza di merito.
Massima n. 28612
Manifesta infondatezza – assorbita ogni altra – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000. Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, secondo cui la disciplina introdotta dalle norme censurate sarebbe divergente da quella di cui all’art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998, avendo trasformato quello del 15 settembre 2000 da termine previsto a pena di decadenza per l’esercizio del diritto di azione in termine che si limita a segnare il confine, relativamente a diritti scaturenti da fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998, tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria, è, infatti, erroneo, poiché la diversa formulazione delle due norme si spiega con la circostanza che quella del 1998 prevedeva una “futura” decadenza, mentre quella del 2001 ne disciplina una già maturata al 15 settembre 2000, ed è, inoltre, contraddetto da pronunzie giurisprudenziali univoche nel ritenere che quello del 15 settembre 2000 fosse ‘ab origine’, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali. - Sentenze citate nn.183 e 184/2002; 144/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza - assorbita ogni altra - delle questioni di legittimità costituzionale (a) dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, e (b) del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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