Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/2004
Corte cost., ord. 16 gennaio 2004, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/2004
- Data di deposito
- 16 gennaio 2004
- Data di decisione
- 10 gennaio 2004
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:21
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 4524 del 10 dicembre 2001
- deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 46 del 14 gennaio 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- legge n. 959 del 27 dicembre 1953
- decreto legislativo n. 463 del 11 novembre 1999
- art. 89, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 28186
Cessazione della materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle delibere della Giunta provinciale 10 dicembre 2001, n. 4524 che ha determinato gli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e 14 gennaio 2002, n. 46, con la quale è stata annullata una precedente deliberazione (la n. 2286 del 16 luglio 2001) che disponeva l'introito dei sovracanoni da parte della Provincia, e sono stati fatti salvi i provvedimenti assunti in esecuzione della stessa. Infatti, il difensore della Regione Veneto, preso atto della precedente sentenza della Corte costituzionale sulla disciplina dei canoni e sovracanoni idroelettrici, ha dichiarato in pubblica udienza di rinunciare ai ricorsi e tale mera dichiarazione, pur non potendo avere l'effetto di estinguere i processi, denota tuttavia il venir meno delle ragioni della controversia giacché non soltanto l'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983, su cui si fondavano gli atti impugnati, è stato abrogato dall'art. 36 della legge provinciale n. 12 del 2003 ma è stata altresì raggiunta un'intesa con i consorzi BIM di Trento e di Bolzano e con il Fondo comune per il recupero, a favore di quest'ultimo, dei sovracanoni riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano. - Sulla illegittimità della legislazione della Provincia autonoma di Bolzano che prevedeva la riscossione diretta dei proventi dei sovracanoni idroelettrici, v. rinvio a sentenza n. 533/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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