Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2004
Corte cost., ord. 28 aprile 2004, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2004
- Data di deposito
- 28 aprile 2004
- Data di decisione
- 26 aprile 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 689 del 24 novembre 1989
- art. 23, legge n. 689 del 24 novembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 28444
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni, obbliga l’opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché in quello di residenza del ricorrente. La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati ed, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione dev’essere decisa in egual modo. - V. ordinanza citata n. 459/2002; sentenze citate nn. 75, 193 e 259/2003, da ultimo, n. 61/2004.
Massima n. 28445
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione per carenza di motivazione in ordine al parametro costituzionale invocato.
Massima n. 28446
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 23 della legge 24 novembre 1989, n. 689, nella parte in cui obbliga il giudice a convalidare il provvedimento opposto, ove l’opponente non si presenti alla prima udienza senza addurre alcun giustificato motivo. Il giudice ‘a quo’, infatti, non deve fare applicazione della norma, poiché l’opponente è comparso nel giudizio ‘a quo’. Ne consegue il difetto assoluto di rilevanza della norma censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello, con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della predetta legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello, con l'ordinanza in epigrafe;
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della predetta legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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