Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2004

Corte cost., ord. 2 aprile 2004, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/2004
Data di deposito
2 aprile 2004
Data di decisione
24 marzo 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 28421

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui precludono al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza di consenso dell'imputato. Infatti, posto che la sentenza n. 195 del 2002 ha evidenziato come la 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 – quale ragionevole punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di favorire una rapida fuoriuscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, garantendogli nel contempo le più complete opportunità difensive connesse alla possibilità di ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa – sia indubbiamente quella di riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, le conclusioni cui la Corte è giunta nella citata sentenza possono 'a fortiori' essere estese al caso, previsto dal comma 2 dell'art. 32, delle sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. – La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Salerno, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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