Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/2004
Corte cost., ord. 2 aprile 2004, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/2004
- Data di deposito
- 2 aprile 2004
- Data di decisione
- 24 marzo 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 28421
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui precludono al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza di consenso dell'imputato. Infatti, posto che la sentenza n. 195 del 2002 ha evidenziato come la 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 – quale ragionevole punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di favorire una rapida fuoriuscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, garantendogli nel contempo le più complete opportunità difensive connesse alla possibilità di ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa – sia indubbiamente quella di riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, le conclusioni cui la Corte è giunta nella citata sentenza possono 'a fortiori' essere estese al caso, previsto dal comma 2 dell'art. 32, delle sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. – La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Salerno, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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