Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2003
Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 27559
La 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all’inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa l’omogeneità delle relative situazioni – e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza – e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all’ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti. – In tema di connotazione peculiare della pubblica amministrazione in riferimento ai rapporti di lavoro anche contrattualizzati, menzionata la sentenza n. 275/2001. – Sulla tutela della giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 459/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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