Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2003
Corte cost., sent. 7 novembre 2003, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2003
- Data di deposito
- 7 novembre 2003
- Data di decisione
- 27 ottobre 2003
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 83, comma 6, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 83, comma 7, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28018
E’ cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, denunziata per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118, e 119 della Costituzione. Tali norme vengono censurate per le “procedure e le modalità” di accertamento degli eventuali disavanzi sanitari, rimesse alla competenza dei Ministri della sanità, del tesoro e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, infatti, recependo l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria e, costituendo ‘ius superveniens’, ha profondamente modificato, nel senso indicato dalla regione ricorrente, la normativa censurata, che, peraltro, non ha mai avuto applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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