Corte costituzionale

Sentenza n. 334/2003

Corte cost., sent. 7 novembre 2003, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
334/2003
Data di deposito
7 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:334

Norme oggetto del giudizio

  • art. 83, comma 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 83, comma 6, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 83, comma 7, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28018

E’ cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, denunziata per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118, e 119 della Costituzione. Tali norme vengono censurate per le “procedure e le modalità” di accertamento degli eventuali disavanzi sanitari, rimesse alla competenza dei Ministri della sanità, del tesoro e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, infatti, recependo l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria e, costituendo ‘ius superveniens’, ha profondamente modificato, nel senso indicato dalla regione ricorrente, la normativa censurata, che, peraltro, non ha mai avuto applicazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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