Corte costituzionale

Sentenza n. 314/2003

Corte cost., sent. 21 ottobre 2003, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/2003
Data di deposito
21 ottobre 2003
Data di decisione
13 ottobre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:314

Parametri

Massime

Massima n. 28005

Procedibilità dei ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana relativi alle questioni di legittimità costituzionale della delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale il 20 aprile 2001 e della delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale il 2 maggio 2001. Essendo, infatti, demandato alla Corte costituzionale, alla stregua dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, soltanto di accertare se il sistema previsto dall’art. 127 della Costituzione configuri una “forma di autonomia più ampia” rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane, e non già di emettere un giudizio di merito sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali, si deve concludere che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano ad essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Ne consegue che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come del resto riconosciuto anche dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10. – In tema di procedimento speciale per l’impugnativa delle leggi siciliane, ricordata la sentenza n. 38/1957, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e 112/1957. – In materia di termini, e del carattere dei medesimi, nel procedimento di impugnazione, citate le sentenze n. 9 n. 60/1958 e n. 31/1961. – In riferimento alla prassi di “promulgazione e pubblicazione parziali” della legge, citate le sentenze n. 142/1981; n. 13/1983. – Relativamente all’ipotesi di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità, citate, ad esempio, le sentenze n. 466/1994; n. 64/1995; n. 456/1999. – Relativamente alla razionalizzazione, nell’ambito dei rapporti politico-fiduciari, del potere del Presidente della Regione di scindere l’atto legislativo con la promulgazione della parte non impugnata e con l’abbandono di quella impugnata, nonostante la delibera legislativa, citata la sentenza n. 205/1996. – Sul “patto di autonomia” tra “l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale”, citata la sentenza n. 545/1989.

Massima n. 28006

E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo “Norme per il riconoscimento del periodo pre-ruolo per il personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39”. Indipendentemente, infatti, dalla riconducibilità (almeno parziale) della competenza legislativa esercitata nella specie alla materia della sanità pubblica, di cui alla lettera b) dell’art. 17 dello Statuto speciale, ovvero alla lettera o) dell’art. 14, con riguardo alla pretesa “sub-materia” dell’occupazione, ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – alla quale la normativa impugnata intende concorrere – è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito, ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico). Tale principio, che si impone, secondo lo Statuto, a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, è invece violato dalla normativa impugnata. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

Massima n. 28007

E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, nella parte in cui estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l’anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall’art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000. La disciplina delle condizioni soggettive per il collocamento a riposo ed il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali è, infatti, connessa ad una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art.1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale. Anche ad ammettere che le determinazioni di cui alla disciplina impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici – invocandosi, per ciò, una competenza legislativa regionale di cui alla lettera o) dell’art. 14 dello Statuto speciale – si rileva che l'esodo di una quota così rilevante di pubblici dipendenti ritenuti "in esubero", fissata in una misura massima e generalizzata a tutti gli enti considerati, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo 'status' di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 della Costituzione (nella versione anteriore alla riforma del 2001). Questo motivo di incostituzionalità è ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell'art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti al pensionamento anticipato, in contrasto non solo con l'onere imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ma, una seconda volta, con il principio di autonomia degli enti locali e, potenzialmente, anche con l'interesse di questi al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. Né un eventuale regolamento di esecuzione – ipotizzato dalla difesa regionale per la più opportuna e analitica disciplina, ma cui nella delibera impugnata manca qualsiasi accenno – potrebbe sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch'essa fatta per legge. Resta superfluo l'esame dell'ulteriore censura prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo «Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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