Corte costituzionale

Sentenza n. 313/2003

Corte cost., sent. 21 ottobre 2003, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
313/2003
Data di deposito
21 ottobre 2003
Data di decisione
13 ottobre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:313

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 12, legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 2, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 2, comma 4, nel testo sostituito, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 1, comma 3, lettera b), legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 2, comma 5, nel testo sostituito, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 3, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27981

Riserva di ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: non avendo, infatti, la disposizione impugnata nulla a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale impugnata con il medesimo ricorso – peraltro già definito, quanto all’art. 1, comma 4, della medesima legge, con la sentenza n. 201 del 2003 –, il giudizio deve ulteriormente scindersi, in relazione all’opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.

Massima n. 27982

E’ inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso che ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4: detta costituzione è, infatti, avvenuta con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. – Sul carattere perentorio di questo termine, citata, per tutte, la sentenza n. 477/2000.

Massima n. 27983

Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, per la loro sostituzione da parte dell’art. 1, comma 3, lettere a) e b), della legge 6 marzo 2002, n. 4: alle norme anteriori, infatti, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, non potendo, del resto, esse produrre più alcun effetto per la parte che riguarda la materia del contendere.

Massima n. 27984

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-4, della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere q) ed s), e 118 della Costituzione, in quanto determinerebbe le funzioni del Corpo forestale regionale in contrasto con le “funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali”, esemplificativamente richiamate come di competenza esclusiva dello Stato. Nel formulare le doglianze circa un testo legislativo così articolato e analitico, il ricorrente ha, infatti, con una formulazione generica del ricorso, omesso di individuare in esso, con precisione e non già solo esemplificativamente, le prescrizioni asseritamente contrastanti con i parametri invocati, implicitamente invitando la Corte a operare questa individuazione: con ciò, da un lato, disattendendo al proprio compito di individuare nei suoi termini precisi la questione di legittimità costituzionale – secondo la previsione dell’art. 34 della legge n. 87 del 1953 – e, dall’altro, coinvolgendo la Corte in un compito diverso da quello che, unico, le spetta, e cioè quello di giudicare sulle questioni così come sollevate.

Massima n. 27985

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, in quanto prevedono che la Giunta regionale, con apposito regolamento, in un termine dato, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, emanando poi un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento. Nel silenzio della Costituzione, ed in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell’autonomia statutaria regionale, non può, infatti, accogliersi la tesi secondo cui l’art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia implicitamente ma necessariamente attribuito tale potere alla Giunta regionale, sia poi tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti. La scelta organizzativa della Regione, del resto, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione. La caducazione della norma di cui al comma 2 comporta quella di cui al comma 3, nella quale testualmente si presuppone la precedente, indipendentemente dalla natura del provvedimento ivi previsto. – In tema di eliminazione, nel nuovo testo dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione della riserva di competenza del Consiglio regionale relativamente alla potestà regolamentare, menzionata l’ordinanza n. 87/2002. – In tema di conseguenze relative alla distinzione tra natura normativa o non normativo di provvedimenti attuativi-organizzativi di regolamenti regionali, circa la possibile competenza della Giunta, citatae le sentenze n. 160/2001; n. 348 e n. 311/1990.

Massima n. 27986

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 5, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, così come sostituito dall’ art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, in quanto prevede che il Corpo forestale regionale eserciti funzioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. Dovendosi escludere, infatti, proprio in base alla prevista sostituzione, che la disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collaborativi di supporto e stimolo da parte della Regione, deve affermarsi che i poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali, qualora in ipotesi da ammettere – ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 120 della Costituzione, attuato ora dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 – sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell’ente, nell’ambito di riconosciute responsabilità più generali. Il rispetto, peraltro, dell’autonomia degli enti locali – di cui all’art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione – presupporrebbe la definizione come fatto giuridicamente qualificato dell’omissione cui si intenda sopperire, e non come semplice inattività da altri considerata inopportuna. Occorrerebbe, poi, un procedimento definito dalla legge, adottato secondo l’ordine della previste competenze fissato dalla Costituzione, nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo nelle condizioni di ovviare alla riconosciuta omissione, senza che sia sufficiente la mera “previa segnalazione” di cui alla disposizione impugnata. Né, d’altra parte, la disposizione censurata può ritenersi riconducibile alla previsione generale di cui all’art. 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1: proprio il confronto tra le relative previsioni evidenzia l’inconciliabilità della disposizione censurata con i principi che presiedono e devono presiedere alla disciplina del delicato rapporto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la sostituzione di un soggetto, ordinariamente titolare di un potere, da parte di un altro, ordinariamente privo di quel potere medesimo.

Massima n. 28003

La norma di cui all’art. 3 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 – censurata in quanto prevede la stipula di convenzioni quadro tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, per l’avvalimento dei servizi del Corpo forestale regionale da parte degli enti locali che dichiarino di aderire, con apposita deliberazione, a dette convenzioni, per come unilateralmente adottate, salva una successiva intesa operativa tra l’ente ed il comando del Corpo forestale regionale – predispone un procedimento di partecipazione conforme all’esigenza che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione ed a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, secondo la norma di cui all’art. 4, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione.

Massima n. 28004

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, in quanto prevede l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell’art. 57 del codice di procedura penale al personale del Corpo forestale regionale nonché la possibilità di riconoscergli la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, “secondo quanto previsto dalla vigente legislazione statale in materia”. L’esclusione, infatti, della competenza regionale in materia di polizia giudiziaria – che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale – risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione. D’altra parte, la competenza legislativa in materia di polizia di sicurezza – come già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico ed alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale, che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-4, della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere q) e s), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002 in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze