Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2003
Corte cost., sent. 4 febbraio 2003, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2003
- Data di deposito
- 4 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:29
Norme oggetto del giudizio
- sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2598 del 3 dicembre 2001
- sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257 del 25 marzo 2002
- art. 17, regolamento interno Consiglio reg. Sardegna
- sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 165 del 14 maggio 2002
- art. 82, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 6 marzo 1979
- legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 66, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 122, comma 2, Costituzione
- art. 101, e segg., Costituzione
- art. 17, comma 2, statuto regione Sardegna
- art. 3, legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 27520
Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale - a tutti garantita (art. 24 Cost.) e affidata agli organi previsti (artt. 101 e ss. Cost.) -, il cui nucleo essenziale costituisce un «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale, non consente che il «giudizio definitivo» sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità sia riservato esclusivamente ai Consigli regionali - anche di Regioni a statuto speciale - ossia alle assemblee degli eletti, delle quali fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali: ciò che significherebbe negare il «diritto al giudice» e costruire un'anacronistica esenzione dei consigli regionali dalla giurisdizione. Né vale invocare a fondamento di tale esenzione l'art. 66 Cost. - in virtù del quale spetta alle Camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri membri in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva -, la cui forza derogatoria dal regime comune non potrebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata, e neppure potrebbe essere richiamato il potere delle regioni - che non è messo in discussione - concernente la disciplina sostanziale dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche elettive regionali; potere ben diverso da quello di disciplinare l'esercizio della giurisdizione nella stessa materia, che non spetta alle Regioni a statuto speciale e ordinario, rimanendo riservato alla competenza del legislatore statale, il quale ovviamente lo esercita nei limiti e secondo le norme della Costituzione, e quindi senza poter a sua volta derogare al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale. Per conseguenza, spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere. Pertanto non è fondato il ricorso della Regione Sardegna promosso in relazione ad alcuni provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, impugnati in quanto vertenti sulla decadenza di un consigliere regionale sardo per sopraggiunta incompatibilità con la carica, successivamente assunta, di parlamentare nazionale. - Sul principio che esclude una deroga alla giurisdizione in favore dei consigli regionali, in tema di cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità e di reclami elettorali, vengono richiamate le sentenze n. 66/1964, n. 115/1972, n. 113/1993. - Sul diritto ad un giudice indipendente e imparziale, v. richiamo alla sentenza n. 93/1965 e sulla sua natura di «principio supremo», sentenza n. 18/1982, egualmente richiamata. - Sulla posizione delle assemblee elettive nazionali e di quelle regionali, v. richiamo alla sentenza n. 106/2002.
Massima n. 27521
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Sardegna in relazione a provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, dai quali - secondo la Regione ricorrente - sarebbe derivata la lesione delle proprie attribuzioni: in particolare tra l'altro, per avere, essi, indebitamente disapplicato le disposizioni legislative e regolamentari regionali in tema di procedura di contestazione e decadenza dalla carica di consigliere regionale. I motivi di ricorso addotti attengono infatti non già ai confini - che si assumano violati - dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma a supposti errori nella individuazione o nella interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie. Come tali, essi si traducono in denunce di semplici 'errores in judicando', e non di lesioni delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione. - Per analoghi motivi di inammissibilità, v. sentenze citate n. 285/1990, n. 99/1991 e n. 27/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere;
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Sardegna, di cui in epigrafe, in ordine ai motivi diversi da quelli sub a).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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