Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2003

Corte cost., sent. 4 febbraio 2003, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2003
Data di deposito
4 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:26

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 334 del 20 agosto 2001
  • art. 3, decreto-legge n. 256 del 3 luglio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27541

Sono inammissibili gli interventi nel giudizio costituzionale di soggetti che non erano parti in alcuno dei giudizi 'a quibus'. - V. sentenza citata n. 470/2002.

Massima n. 27542

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone di valutare la legittimità costituzionale della norma denunciata esclusivamente sotto il profilo della sua efficacia retroattiva avendo i rimettenti espressamente precisato che la questione posta non investe la efficacia futura della norma stessa.

Massima n. 27543

La norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 3 del decreto-legge 9 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) secondo cui, ai fini della validità del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, la forma scritta non è essenziale, costituisce una delle opzioni possibili della norma interpretata di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 che, contrariamente a quanto affermato dai giudici rimettenti, non ha affatto un significato univoco nella giurisprudenza di merito e di legittimità poiché alla tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto 'de quo' se ne contrappone altra fondata sull’eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma e di alcuni dati) rispetto al fine perseguito (repressione dell’abusivismo). Il legislatore ha, quindi, voluto precisare, con effetti retroattivi, il significato della norma al fine di vincolare il significato ad essa ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario senza con ciò interferire nei giudizi in corso e senza incidere indebitamente sulla certezza dei rapporti giuridici. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione, del predetto art. 3 del decreto–legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost., dai Tribunali di Vallo della Lucania e di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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