Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2003

Corte cost., sent. 1° aprile 2003, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2003
Data di deposito
1° aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:104

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27644

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di adozione o di affidamento, non consentono ai genitori adottivi o affidatari di fruire dei permessi giornalieri previsti per il primo anno di vita del bambino, dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Infatti il rimettente ha omesso di indicare un dato essenziale ai fini della rilevanza, ossia la data di effettivo ingresso nella famiglia dei minori destinatari dell'affidamento preadottivo; inoltre, lo stesso, pur mostrando di conoscere la nuova normativa in materia, non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame di costituzionalità norme espressamente abrogate. - Sulla necessità di motivare sulla persistente rilevanza di norme abrogate, v. citata ordinanza n. 204/2002.

Massima n. 27645

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma censurata, nello stabilire il limite del primo anno di vita del bambino per la fruizione dei permessi giornalieri anche per i genitori adottivi e per gli affidatari, avrebbe oltrepassato i limiti della delega legislativa. Infatti il rimettente prospetta il vizio di eccesso di delega nel convincimento che il limite in questione non fosse già esistente nella previgente normativa e sia stato quindi introdotto 'ex novo' illegittimamente dalla norma censurata, senza però fornire alcuna motivazione in proposito.

Massima n. 27646

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 dello stesso decreto si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. Infatti è irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza applicare agli adottanti ed agli affidatari la stessa formale disciplina sui riposi giornalieri prevista per i genitori naturali, in quanto l'estensione alla filiazione adottiva e all'affidamento delle misure volte a soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità, impone di considerare non tanto l'età del minore, quanto piuttosto il momento del suo ingresso nella nuova famiglia, in considerazione delle difficoltà che tale ingresso comporta sia riguardo alla personalità in formazione del minore, soggetta al trauma del distacco dalla madre naturale o a quello del soggiorno in istituto, sia per i componenti della famiglia adottante o affidataria. Restono assorbiti gli altri profili di censura. - Sugli istituti a protezione della maternità e dei minori, in particolare sotto il profilo della loro mancata o non totale estensione al padre lavoratore o ai genitori legali, v. citate sentenze n. 1/1987, n. 332/1988, n. 341/1991, n. 179/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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