Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/2003

Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
75/2003
Data di deposito
14 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:75

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27630

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.

Massima n. 27631

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze