Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/2003
Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/2003
- Data di deposito
- 14 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:75
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27630
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.
Massima n. 27631
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrtive al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello del luogo di residenza dell'opponente. Infatti la questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 459 del 2002, e non vengono prospettati nuovi profili di incostituzionalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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