Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/2003

Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/2003
Data di deposito
4 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 468 del 24 novembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27538

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, concernente la disciplina dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto". Infatti il rimettente auspica due diversi interventi correttivi, l'uno in palese contraddizione con l'altro: da un lato, la soppressione dell'istituto stesso dall'ordinamento, dall'altro, la sua estensione attraverso la rimozione di talune condizioni di operatività. - Sulla inammissibilità di questioni duplici in contraddizione tra loro, v. citate ordinanze n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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