Corte costituzionale
Ordinanza n. 245/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 245/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 52, comma 1, come modificato, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 7, comma 12, decreto legislativo n. 389 del 8 novembre 1997
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 27851
E’ inammissibile l’atto di costituzione in giudizio della parte privata in quanto depositato oltre il termine stabilito dagli articoli 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 27852
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile della violazione nonché nella “parte di esclusione dell’applicazione del 'favor rei' alle sanzioni amministrative”. Non sono stati, infatti, proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle ordinanze n. 140 del 2002 e n. 501 del 2002, di manifesta infondatezza di identiche questioni sollevate dagli stessi rimettenti: in queste è stato affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. Né il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie – materie di innegabile peculiarità – si presta ad essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate, né tantomeno ad essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola. - In tema di trattamento differenziato di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, ricordata la citata ordinanza n. 140/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dall'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal Giudice di pace di Trino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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