Corte costituzionale
Ordinanza n. 232/2003
Corte cost., ord. 4 luglio 2003, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 232/2003
- Data di deposito
- 4 luglio 2003
- Data di decisione
- 19 giugno 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:232
Norme oggetto del giudizio
- decreto della Procura della Repubblica (Trib. Verona) del 18 settembre 1996
- decreto della Procura della Repubblica (Trib. Verona) del 17 settembre 1996
Parametri
- art. 68, comma 2, in combinato disposto, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 14, Costituzione
Massime
Massima n. 27948
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, in relazione a decreti di perquisizione e sequestro disposti da quella Procura, con riguardo ad un locale della sede della Lega Nord di Milano risultante nella disponibilità di un deputato, senza che vi fosse stata la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione dal momento che: a) la ricorrente Camera dei deputati è legittimata al ricorso in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta ed è, del pari, legittimato ad esser parte del conflitto tra poteri il pubblico ministero, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale; b) si lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente tutelate a motivo della violazione della garanzia dell'autorizzazione della Camera dei deputati per procedere alla perquisizione domiciliare nei confronti di un proprio membro. - Per la legittimazione del pubblico ministero, v. riferimento alla sentenza n. 410/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso indicato in epigrafe dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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