Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/2003
Corte cost., ord. 24 giugno 2003, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/2003
- Data di deposito
- 24 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:225
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27809
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all’applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale anche all’esito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non ha formulato, non è dato, infatti, ravvisare alcuna violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell’imputato. E non risultano violati né, da un lato, il principio del buon andamento dei pubblici uffici – che si riferisce non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia – né, dall’altro, il principio della ragionevole durata del processo: la denunciata disciplina appare, infatti, frutto di scelte normative non prive di valide giustificazioni in ordine alla configurazione e ai rapporti tra riti alternativi, che consente il sindacato del giudice sul dissenso del pubblico ministero soltanto in esito alla celebrazione del dibattimento. - In riferimento al rito alternativo dell’applicazione della pena, richiamate le ordinanze n. 127/1993 e 488/1994, a conferma di precedente giurisprudenza (sentenza n. 120/1984). In tema, inoltre, dopo le modifiche recate all’art. 448 del codice di procedura penale dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, menzionate le ordinanze n. 100/2003 e n. 426/2001. - In tema di applicabilità all’attività giurisdizionale del principio del buon andamento dei pubblici uffici, citate, 'ex plurimis', le sentenze n. 115/2001 e n. 381/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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