Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:193
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27780
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli articoli 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente a sanzione amministrativa quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. La questione, infatti, proposta in riferimento agli articoli 24 e 111, primo comma, della Costituzione, è già stata decisa nel senso della manifesta infondatezza, sul presupposto della discrezionalità del legislatore nell'individuazione – con il limite, considerato nella specie rispettato, della ragionevolezza – dei criteri di competenza territoriale nel processo civile; né risultano prospettati argomenti nuovi idonei a giustificare una diversa valutazione, limitandosi il rimettente a sottolineare la difficoltà di fatto che l'esperimento della tutela giurisdizionale può incontrare allorché l'opponente a sanzione amministrativa risieda in un luogo distante da quello della commissione della (presunta) violazione. Quanto al parametro di cui all'art. 25 della Costituzione, con riferimento al principio del giudice naturale, esso è invocato in modo non pertinente, risultando detto principio rispettato, secondo la consolidata giurisprudenza, quando, come nella specie, la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia e non essendo, invece, utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che si esprime nella fissazione di quella regola. - In termini, richiamate le ordinanze n. 459/2002 e n. 75/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Giudice di pace di Segni, in riferimento agli artt. 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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