Corte costituzionale

Sentenza n. 520/2002

Corte cost., sent. 6 dicembre 2002, n. 520

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
520/2002
Data di deposito
6 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:520

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27464

Non può porsi in dubbio l’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale, che si presentano come pregiudiziali rispetto ai giudizi principali, sollevate sulla base di una interpretazione ancorata a costanti pronunce della Corte di cassazione ed al prevalente indirizzo dei giudici di merito: è, infatti, consentito richiedere alla Corte costituzionale il controllo della compatibilità dell’indirizzo consolidato con i principi costituzionali, essendo peraltro sufficiente che il giudice 'a quo' nutra dubbi non arbitrari e non pretestuosi di conformità di una non implausibile interpretazione a determinate norme costituzionali. – Citate, in termini, le sentenze n. 345, n. 110 e n. 58/1995; n. 456/1989.

Massima n. 27465

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale. Confermando, infatti, l’esigenza – rilevante anche sul piano costituzionale ed espressa, dallo stesso legislatore, proprio con riferimento al processo tributario – di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (così, da ultimo, la sentenza n. 189 del 2000) e considerando in via generale, sulla base di giurisprudenza di legittimità, il deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in giudizio come attività materiale e come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo – rispetto alla quale ragionevolmente, in mancanza di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna –, appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma consistente nella presentazione 'brevi manu'. L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale a questi fini non sarebbe, peraltro, in linea con l’ammissibilità di questo per le comunicazioni e le notifiche specie della parte pubblica, quando l’intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili ammette l’uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la presentazione di atti e documenti. – Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative “che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata”, citata la sentenza n. 113/1963. – Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative che impongano “oneri…o modalità tali da rendere…estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa e lo svolgimento di attività processuale”, menzionate le sentenze n. 63/1977; n. 47/1964 e n. 214/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze