Corte costituzionale

Sentenza n. 329/2002

Corte cost., sent. 9 luglio 2002, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
329/2002
Data di deposito
9 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:329

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 118 del 30 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 27167

Il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", richiesto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, per la concessione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione, superiore ai due terzi, della capacità lavorativa, va letto alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, come comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica - da provarsi attraverso il relativo certificato - cosicché la norma risulta senz'altro rispondente allo scopo prioritario della legislazione in materia, di favorire l'effettiva integrazione lavorativa e la valorizzazione della capacità residua dei disabili nonché rivolta a tutelare il diritto all'istruzione contro ogni possibile ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. Infatti, la sola iscrizione - o la richiesta di iscrizione - nelle liste di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa, secondo il giudice 'a quo', come condizione imprescindibile per l'erogazione del detto assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale e contrario allo spirito della legislazione stessa. Alla luce di tali argomentazioni non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione. - V. sentenze n. 215/1987 e n. 226/2001, richiamate a proposito del diritto all'istruzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto

legge 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi

civili), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma,

31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze