Corte costituzionale
Sentenza n. 329/2002
Corte cost., sent. 9 luglio 2002, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 329/2002
- Data di deposito
- 9 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge n. 118 del 30 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 27167
Il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", richiesto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, per la concessione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione, superiore ai due terzi, della capacità lavorativa, va letto alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, come comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica - da provarsi attraverso il relativo certificato - cosicché la norma risulta senz'altro rispondente allo scopo prioritario della legislazione in materia, di favorire l'effettiva integrazione lavorativa e la valorizzazione della capacità residua dei disabili nonché rivolta a tutelare il diritto all'istruzione contro ogni possibile ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. Infatti, la sola iscrizione - o la richiesta di iscrizione - nelle liste di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa, secondo il giudice 'a quo', come condizione imprescindibile per l'erogazione del detto assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale e contrario allo spirito della legislazione stessa. Alla luce di tali argomentazioni non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione. - V. sentenze n. 215/1987 e n. 226/2001, richiamate a proposito del diritto all'istruzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto
legge 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi
civili), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma,
31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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