Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2002
Corte cost., sent. 29 maggio 2002, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2002
- Data di deposito
- 29 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 maggio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 4, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
Parametri
- art. 34, comma 1, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 34, comma 3, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27051
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 34 e 35 Cost. - l'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il quale preclude il conseguimento di un'ulteriore formazione specialistica nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, a chi sia già in possesso di un diploma di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale. Non può, infatti, ritenersi compatibile con i principî costituzionali - che garantiscono il diritto allo studio e all'accesso, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai gradi più alti degli studi, nonché il diritto a svolgere qualsiasi lavoro o professione liberamente scelta - un divieto di tale assolutezza e rigidità sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito. Resta, pertanto, assorbito il profilo di censura relativo al denunciato eccesso di delega. - Sulla possibilità di limitazione numerica nell'accesso agli studi superiori, v. richiamo alla sentenza n. 383/1998.
Massima n. 27052
E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, o di dottorato di ricerca. Tale disposizione ha infatti portata e 'ratio' corrispondenti a quelle della norma di cui è stata contestualmente dichiarata l'illegittimità (vedi massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);
b) dichiara, ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, o di dottorato di ricerca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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