Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/2002
Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/2002
- Data di deposito
- 5 aprile 2002
- Data di decisione
- 27 marzo 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 223, comma 2, decreto legislativo n. 385 del 30 aprile 1992
- art. 120, decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26859
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione - nella parte in cui si prevede che il prefetto possa disporre cautelarmente la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata". Infatti - contrariamente a quanto opina il rimettente e tenuto conto della prevalente giurisprudenza di legittimità -, anche nei casi in cui manchi querela e l'azione penale sia improcedibile, ovvero in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale, la misura in questione conserva pienamente la sua funzione di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, spostandosi la competenza ad irrogare la sanzione definitiva dal giudice penale all'autorità prefettizia. Non può pertanto ravvisarsi lesione del diritto alla difesa, dal momento che rimangono, comunque, a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, l'opposizione davanti al giudice civile (ex art. 205 del codice della strada) avverso il provvedimento applicato in via definitiva; né ancora sussiste lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento, conseguente alle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, o anche rispetto alla sospensione cautelare della patente nautica, data la non omologabilità delle situazioni poste in questo caso a confronto; risultando, infine, del tutto immotivati gli altri profili dedotti, con riferimento ai principi di libertà di circolazione e di buon andamento. - Sul principio del 'simultaneus processus' non elevabile a regola costituzionale, v. sentenza n. 60/1996 e ordinanze n. 410/2000, n. 396/1996, e n. 308/1991 (qui richiamate). - Sull'impugnabilità del provvedimento di sospensione provvisoria, v. sentenza n. 31/1996 (qui richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Imperia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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