Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/2002

Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
90/2002
Data di deposito
5 aprile 2002
Data di decisione
27 marzo 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 223, comma 2, decreto legislativo n. 385 del 30 aprile 1992
  • art. 120, decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26859

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione - nella parte in cui si prevede che il prefetto possa disporre cautelarmente la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata". Infatti - contrariamente a quanto opina il rimettente e tenuto conto della prevalente giurisprudenza di legittimità -, anche nei casi in cui manchi querela e l'azione penale sia improcedibile, ovvero in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale, la misura in questione conserva pienamente la sua funzione di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, spostandosi la competenza ad irrogare la sanzione definitiva dal giudice penale all'autorità prefettizia. Non può pertanto ravvisarsi lesione del diritto alla difesa, dal momento che rimangono, comunque, a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, l'opposizione davanti al giudice civile (ex art. 205 del codice della strada) avverso il provvedimento applicato in via definitiva; né ancora sussiste lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento, conseguente alle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, o anche rispetto alla sospensione cautelare della patente nautica, data la non omologabilità delle situazioni poste in questo caso a confronto; risultando, infine, del tutto immotivati gli altri profili dedotti, con riferimento ai principi di libertà di circolazione e di buon andamento. - Sul principio del 'simultaneus processus' non elevabile a regola costituzionale, v. sentenza n. 60/1996 e ordinanze n. 410/2000, n. 396/1996, e n. 308/1991 (qui richiamate). - Sull'impugnabilità del provvedimento di sospensione provvisoria, v. sentenza n. 31/1996 (qui richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come

sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,

n. 360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Imperia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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