Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/2002

Corte cost., ord. 21 marzo 2002, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
86/2002
Data di deposito
21 marzo 2002
Data di decisione
1° marzo 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 60 del 6 marzo 2001
  • art. 1, legge n. 60 del 6 marzo 2001
  • art. 2, legge n. 60 del 6 marzo 2001
  • art. 3, legge n. 60 del 6 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 26828

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto - persistendo la mancata attuazione della nuova disciplina sulla difesa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - non consentono al pubblico ministero, in sede di convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio per l'indagato. Infatti il rimettente, che riveste la qualità di pubblico ministero, non esercita nell'attività di convalida del sequestro probatorio poteri assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale. - Per il principio secondo cui la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione 'super partes'», v. sentenze n. 376/2001 e n. 387/1996. - Sulla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, connessa all'esercizio di attività di tipo giurisdizionale, v. citata sentenza n. 387/1996. - Specificamente sull'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, v. citata sentenza n. 151/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge

6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della

Costituzione, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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