Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/2002
Corte cost., ord. 21 marzo 2002, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/2002
- Data di deposito
- 21 marzo 2002
- Data di decisione
- 1° marzo 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 1, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 2, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 3, legge n. 60 del 6 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 26828
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, in quanto - persistendo la mancata attuazione della nuova disciplina sulla difesa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - non consentono al pubblico ministero, in sede di convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio per l'indagato. Infatti il rimettente, che riveste la qualità di pubblico ministero, non esercita nell'attività di convalida del sequestro probatorio poteri assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale. - Per il principio secondo cui la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione 'super partes'», v. sentenze n. 376/2001 e n. 387/1996. - Sulla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, connessa all'esercizio di attività di tipo giurisdizionale, v. citata sentenza n. 387/1996. - Specificamente sull'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, v. citata sentenza n. 151/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge
6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della
Costituzione, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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