Corte costituzionale
Ordinanza n. 501/2002
Corte cost., ord. 28 novembre 2002, n. 501
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 501/2002
- Data di deposito
- 28 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:501
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 7, comma 13, decreto legislativo n. 389 del 8 novembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27446
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative [pecuniarie] diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento. Infatti a) nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest'ultimo la valutazione circa l'adozione di criteri di maggiore o minor rigore e non vi è obbligo di estensione delle scelte legislative effettuate in determinate materie ad altre e diverse materie, né, per altro aspetto, sussiste violazione del principio di uguaglianza in dipendenza del tempo, poiché il diverso trattamento costituisce la conseguenza del principio di stretta legalità; b) sono evocati in modo assertivo i parametri degli artt. 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 140/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal Giudice di pace di Trino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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