Corte costituzionale

Ordinanza n. 501/2002

Corte cost., ord. 28 novembre 2002, n. 501

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
501/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:501

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27446

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative [pecuniarie] diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento. Infatti a) nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest'ultimo la valutazione circa l'adozione di criteri di maggiore o minor rigore e non vi è obbligo di estensione delle scelte legislative effettuate in determinate materie ad altre e diverse materie, né, per altro aspetto, sussiste violazione del principio di uguaglianza in dipendenza del tempo, poiché il diverso trattamento costituisce la conseguenza del principio di stretta legalità; b) sono evocati in modo assertivo i parametri degli artt. 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 140/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal Giudice di pace di Trino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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