Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/2002
Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/2002
- Data di deposito
- 19 novembre 2002
- Data di decisione
- 4 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 689 del 24 novembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 27385
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, concernente l’attribuzione della competenza per territorio, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, le ordinanze di rimessione motivano sufficientemente, ponendo in rilievo come le opposizioni siano state tutte proposte in violazione della regola di competenza posta dalla norma impugnata, e pertanto, nella specie, non ricorrono le ragioni che condussero la Corte a dichiarare manifestamente inammissibile la medesima questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - V. l’ ordinanza n. 20/2002, quale precedente richiamato.
Massima n. 27386
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative. La scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è infatti espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato, ivi si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. - Cfr. le ordinanze n. 241/1993 e n. 126/1999 e sentenza n. 452/1997, citate a proposito della ragionevolezza, quale solo limite posto alla discrezionalità del legislatore.
Massima n. 27387
Manifesta inammissibilità - per omessa motivazione in ordine ai parametri invocati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 11e 25, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino e dal Giudice di pace di Varallo, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino e dal Giudice di pace di Varallo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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