Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/2002

Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
459/2002
Data di deposito
19 novembre 2002
Data di decisione
4 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 689 del 24 novembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 27385

In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, concernente l’attribuzione della competenza per territorio, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, le ordinanze di rimessione motivano sufficientemente, ponendo in rilievo come le opposizioni siano state tutte proposte in violazione della regola di competenza posta dalla norma impugnata, e pertanto, nella specie, non ricorrono le ragioni che condussero la Corte a dichiarare manifestamente inammissibile la medesima questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - V. l’ ordinanza n. 20/2002, quale precedente richiamato.

Massima n. 27386

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative. La scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è infatti espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato, ivi si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. - Cfr. le ordinanze n. 241/1993 e n. 126/1999 e sentenza n. 452/1997, citate a proposito della ragionevolezza, quale solo limite posto alla discrezionalità del legislatore.

Massima n. 27387

Manifesta inammissibilità - per omessa motivazione in ordine ai parametri invocati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 11e 25, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino e dal Giudice di pace di Varallo, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trino e dal Giudice di pace di Varallo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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