Corte costituzionale
Ordinanza n. 452/2002
Corte cost., ord. 12 novembre 2002, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 452/2002
- Data di deposito
- 12 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:452
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 63 del 1° marzo 2001
- art. 197, comma 1, lettera b), codice di procedura penale
- art. 197-bis, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 27344
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione in ordine al presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale, denunciati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche dopo la pronuncia, in udienza preliminare, di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, essendo quest'ultima decisione sostanzialmente immodificabile, al pari di quella dibattimentale, e quindi equiparabile, ai fini del venir meno dell'incompatiblità a testimoniare, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata dalle norme impugnate. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la compatibilità della sua tesi interpreativa con le modifiche intervenute nel quadro normativo concernente la disciplina del diritto al silenzio e dell'incompatibilità a testimoniare e non ha tenuto conto che la giurisprudenza precedente a tali modifiche, sia quella di legittimità cui egli stesso si richiama sia quella costituzionale, che invece non considera, riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato. - V. le sentenze n. 108/1992 e n. 294/2000, richiamate a proposito del rapporto tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze