Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/2002
Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/2002
- Data di deposito
- 6 marzo 2002
- Data di decisione
- 25 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26797
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la convalida del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, avvenga con procedura camerale, con conseguente compressione dei diritti dello straniero e dei poteri del giudice. Infatti il rimettente contestualmente alla proposizione della questione ha ordinato l'immediato rilascio dello straniero, il cui trattenimento era oggetto del giudizio di convalida, ed in tal modo ha esaurito la funzione decisoria cui era chiamato, facendo venir meno il requisito della incidentalità. - V. precedenti ordinanze n. 387/2001 e n. 297/2001.
Massima n. 26798
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nell'ambito del procedimento camerale per la convalida del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, non sarebbe previsto l'obbligo di avviso al difensore contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento. Infatti la disposizione censurata ha natura regolamentare ed è, pertanto, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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