Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/2002

Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 425

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
425/2002
Data di deposito
18 ottobre 2002
Data di decisione
7 ottobre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:425

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 414 del 29 giugno 1996
  • art. 1, comma 70, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 1, comma 71, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 27381

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 87 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e pongono, a carico dei lavoratori già in servizio prima della soppressione, un obbligo contributivo maggiorato rispetto agli altri dipendenti. Infatti, a) la maggiore ritenuta previdenziale concerne i dipendenti che, pur transitati nel regime dell'assicurazione generale, continuano a beneficiare 'pro rata' del più favorevole trattamento assicurato dal Fondo soppresso; b) il termine stabilito per l'esercizio della delega legislativa non è superato se nel termine viene emanato il decreto presidenziale - in cui si sostanzia l'esercizio della funzione - a nulla rilevando che la sua pubblicazione - fatto esterno all'esercizio della funzione delegata - sia successiva; c) sono inconferenti, rispetto al vizio di eccesso di delega, le critiche riferite al contenuto dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. - Sul punto sub a) v. citata ordinanza n. 164/2002. - Sul punto sub b) v. citate sentenze n. 34/1960, n. 91/1962, n. 425/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e del decreto legislativo 29 giugno 1996 n.414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 87 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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