Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/2002
Corte cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/2002
- Data di deposito
- 26 febbraio 2002
- Data di decisione
- 14 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26829
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: a) sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza del procedimento camerale applicabile nel caso di convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, nonché della insufficienza dei poteri istruttori e di verifica attribuiti al giudice nel procedimento di convalida (comma 4); b) sotto l'ulteriore profilo della mancata previsione dell'obbligo di avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento (comma 3) e della mancata previsione del termine di durata massima del trattenimento (commi 4 e 5). Infatti la particolare procedura di convalida adottata in vista della esigenza di speditezza e semplificazione, non può dirsi perciò in contrasto né con il principio del contraddittorio né con altre regole generali del processo; dal momento che il giudice ha comunque, in virtù dell'art. 738, terzo comma, cod. proc. civ., il potere di assumere informazioni, potere ben più ampio di quello attribuito dall'art. 213 cod. proc. civ., in quanto indirizzato nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato; che, inoltre, può essere ulteriormente confermata la manifesta infondatezza sotto i restanti profili delle questioni, in quanto non risultano addotti elementi nuovi rispetto a quelli già altra volta esaminati. - Sulla scelta della procedura camerale, insindacabile se non viziata da irragionevolezza, v. sentenze (citate) n. 573 e 543/1989; ordinanza (citata) n. 121/1994. - Sul potere di "assumere informazioni", v. ordinanza, qui citata, n. 140/2001. - Sulla manifesta infondatezza di questioni analoghe, v. richiamo alle ordinanze n. 385 e 386/2001; sulla non fondatezza, anche sentenza n. 105/2001.
Massima n. 26830
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in quanto disposizione contenuta in un atto privo della forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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