Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/2002

Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/2002
Data di deposito
4 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:315

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27144

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis, e 729 ['recte': art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del 'tempus regit actum', dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso. Infatti il rimettente prospetta una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potesso adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito. - Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte; v., 'ex plurimis', citata ordinanza n. 322/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729 [recte: art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze