Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/2002

Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
232/2002
Data di deposito
7 giugno 2002
Data di decisione
3 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:232

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27037

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente. - In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate dal Giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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