Corte costituzionale
Ordinanza n. 232/2002
Corte cost., ord. 7 giugno 2002, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 232/2002
- Data di deposito
- 7 giugno 2002
- Data di decisione
- 3 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:232
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27037
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente. - In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate dal Giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.
F.to:
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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