Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2002

Corte cost., ord. 23 maggio 2002, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
216/2002
Data di deposito
23 maggio 2002
Data di decisione
20 maggio 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001
  • art. 3, decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000
  • art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, commi da 8 a 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
  • art. 5, commi da 1 a 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27032

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8 e comma 7, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché dell'art. 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, concernente l'attività libero-professionale dei medici inquadrati nel Servizio sanitario nazionale, e l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione al collegamento tra attività assistenziale e attività didattico-scientifica. Infatti successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte dei giudici 'a quibus' dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza. - V. citata precedente ordinanza n. 394/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione III.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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