Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/2002
Corte cost., ord. 23 maggio 2002, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/2002
- Data di deposito
- 23 maggio 2002
- Data di decisione
- 20 maggio 2002
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001
- art. 3, decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000
- art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, commi da 8 a 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 5, commi da 1 a 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27032
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8 e comma 7, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché dell'art. 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, concernente l'attività libero-professionale dei medici inquadrati nel Servizio sanitario nazionale, e l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione al collegamento tra attività assistenziale e attività didattico-scientifica. Infatti successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte dei giudici 'a quibus' dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza. - V. citata precedente ordinanza n. 394/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione III.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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