Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/2002

Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
160/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:160

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26969

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione. La questione poggia, infatti, su un presupposto erroneo, in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento - dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione - esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adìto, una volta intervenuto l'atto lesivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18

e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della

Costituzione, dal giudice di pace di Chieti con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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