Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/2002

Corte cost., ord. 3 maggio 2002, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/2002
Data di deposito
3 maggio 2002
Data di decisione
22 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:153

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26987

La qualificazione del provvedimento di rimessione come "sentenza" anziché come "ordinanza" non conduce all'inammissibilità della questione ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale. - V. citata sentenza n. 452/1997.

Massima n. 26988

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo' non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma,

e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di

pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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