Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/2002
Corte cost., ord. 3 maggio 2002, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/2002
- Data di deposito
- 3 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:153
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26987
La qualificazione del provvedimento di rimessione come "sentenza" anziché come "ordinanza" non conduce all'inammissibilità della questione ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale. - V. citata sentenza n. 452/1997.
Massima n. 26988
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo' non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma,
e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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